NUOVE SANZIONI: DEPENALIZZAZIONE VIOLAZIONI SUL LAVORO

D. Lgs. n. 8/2016

10-02-2016

Sono entrate in vigore il 6 febbraio 2016 le nuove sanzioni amministrativa previste dal d.lgs. n. 8/2016 per le violazioni sul lavoro.
Intervenendo il citato decreto nell’ambito della normativa penale, è chiaro che le disposizioni hanno efficacia retroattiva, in applicazione del principio del favor rei.
L’art. 6 del decreto citato, per quanto attiene alle regole e modalità applicative delle sanzioni amministrative depenalizzate, richiama i principi espressi nella legge 689/1981 così come si ritiene applicabile la procedura premiale della diffida obbligatoria prevista dall’art. 13 d.lgs. 124/2004.

 

Fonte normativa

Illecito

Norma sanzionatoria

Conseguenze sanzionatorie

Art. 1, co. 11, d.l. n. 633/1979

Commissione di atti preordinati ad ottenere prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodo ed in misura superiore a quelli spettanti

Art. 1, co. 1 e 6, d.lgs n.8/2016

Sanzione amministrativa da € 103 a € 516 per ciascun soggetto cui si riferisce la violazione; la sanzione complessiva applicata non può mai essere inferiore ad € 5.000 e superiore ad e 50.000

Art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983

Omesso versamento da parte del datore di lavoro della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore

Art. 3, co. 6, d.lgs. n. 8/2016

- se l’importo non versato è fino a € 10.000/anno, al datore si applicherà la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000;

- in caso di omessi versamenti d’importi superiori a € 10.000/anno, è prevista la reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino ad € 1.032;

 

Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento della violazione

Artt. 4 e 6, co. 3, L. n. 686/1961

Collegamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

- art. 1, co. 1 e 6, d.lgs. n. 8/2016;

- art. 1, co. 1 e 5, lett. a), d.lgs. n. 8/2016

- sanzione amministrativa da e 2 a € 12 per ogni giorno lavorativo e per ogni riservatario non assunto; sanzione complessiva non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000;

- sanzione amministrativa compresa tre € 5.000 e € 10.000 in caso di omessa trasmissione della dichiarazione sui lavoratori assunti o di omessa comunicazione delle variazioni dei dati dichiarati

Artt. 27 (co. 1, 2 e3), 28, 29 e 30 (co. 1, 2, 3 e 4), d.lgs. n. 198/2006

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: violazione dei divieti di discriminazione

Art. 1, co. 1 e 5, lett. a), d.lgs. n. 8/2016

Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000

Fonte: Italia Oggi Sette, 01.02.2016, p. 19