ABBANDONO POSTO DI LAVORO: LICENZIAMENTO LEGITTIMO

Corte di Cassazione, sentenza n. 9121 del 12 aprile 2018

25-05-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9121/2018, statuisce che è legittimo il licenziamento del dipendente che abbandona il posto di lavoro.

La vicenda traeva origine da un ricorso presentato da un vigilante che veniva licenziato perché, nel corso del proprio turno di lavoro, si toglieva il giubbotto antiproiettile e si recava nel bar di fronte l’ingresso della banca, ove era addetto al piantonamento fisso antirapina.

La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, riteneva illegittimo il provvedimento. I giudici di secondo grado reputavano il licenziamento sproporzionato rispetto alla condotta tenuta, poiché la giusta causa di recesso per abbandono del posto di lavoro si configurava, secondo la Corte, solo nel caso in cui il dipendente con il suo allontanamento avesse favorito eventuali intrusioni incontrollate. Nel caso di specie ciò non sarebbe potuto accadere, posto che il vigilante vedeva l’ingresso della banca dal bar.

La Corte di Cassazione, discostandosi dai giudici di merito, sentenzia la legittimità del licenziamento. Gli ermellini specificano che la condotta di abbandono deve essere valutata sul piano oggettivo e sul piano soggettivo. Il primo prevede il distacco dal bene in protezione, mentre il secondo riguarda la coscienza e la volontà di abbandonare il posto di lavoro, indipendentemente dal motivo di allontanamento. Pertanto, è necessario valutare tutte le circostanze del caso concreto e gli eventuali precedenti disciplinari del dipendente.