CASSA INTEGRAZIONE E SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA' LAVORATIVE

D.Lgs n. 148 del 2015, Circolare Min. Lavoro n. 8 del 2005, Art. 54 del DL 50 del 2017, DL 86/1988

06-05-2021

Si pone frequentemente la problematica della possibilità di svolgimento di ulteriori lavori, spesso dovuta ad una non felice situazione economica soprattutto in un periodo di difficoltà come questo, contestualmente alla percezione del trattamento di integrazione salariale da parte di un lavoratore dipendente.  

In linea di massima una persona può svolgere contemporaneamente più lavori allo stesso tempo (nel senso che non vi sono norme che lo vietano: si veda, ad esempio, la circolare del ministero del Lavoro 8/2005), purché nel rispetto della disciplina in materia di orario (quindi durata massima, riposi, eccetera) e delle eventuali norme contrattuali; la logica è quella di evitare il logoramento psico-fisico, consentendo al lavoratore la fruizione dei necessari riposi (giornalieri e infrasettimanali) e garantirgli il tempo libero necessario per attendere alle ordinarie esigenze della sua vita di relazione.

In materia di lavoro prestato contestualmente alla percezione di un’indennità di integrazione salariale (che sia ordinaria o in deroga), il D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che la persona che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

In linea di massima, quindi, l'integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate e il reddito derivante dalla nuova attività non è normalmente cumulabile con l'integrazione salariale.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, formatasi e consolidatasi sulla lettera del vecchio decreto luogotenenziale n. 788/1945, sostituito sul punto dal D.Lgs n. 148/2015, si è espressa nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale, comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività.

Il che significa che, se la persona si impiega in un nuovo lavoro subordinato a tempo pieno (purché indeterminato, si veda Cassazione 195/1995) e nel mentre percepisce l'integrazione, perde quest'ultima per la contestuale cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento.

Viceversa è pienamente legittima la coesistenza di una nuova attività lavorativa intrapresa in ore della giornata o in giorni diversi dalle ore o dai giorni in cui si collocava la prestazione lavorativa sospesa; si pensi ad esempio a un operaio dell'industria impiegato full time, posto in cassa integrazione, che "arrotonda" l'indennità impiegandosi nelle ore serali in un ristorante come cameriere per poche ore al giorno.

In questo caso la cumulabilità, come peraltro precisato dall'Inps, sarà totale purché nel rispetto delle regole che disciplinano la durata massima dell'orario di lavoro.

Quanto alle prestazioni occasionali, la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 54–bis del Dl 50/2017; in questa ultima è scomparso il riferimento alle prestazioni integrative salariali (presente nella vecchia normativa) ed è stata introdotta la possibilità, per i datori di lavoro, di acquisire prestazioni entro limiti determinati, utilizzando due distinte modalità: il libretto famiglia (Lf) e il contratto di prestazione occasionale (Cpo).

Si ripropone, pertanto, la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione.

Pertanto, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività sia inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto a una quota pari alla differenza tra l'intero importo dell' integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

Per esempio, sarà possibile un cumulo parziale nel caso in cui il reddito da prestazioni occasionali sia inferiore all'importo totale della integrazione: più in particolare, spetterebbe al beneficiario una quota di integrazione salariale a concorrenza (unitamente al reddito) del totale della medesima integrazione.

Infine, è bene ricordare che il lavoratore è comunque tenuto a comunicare preventivamente alla sede provinciale dell'INPS lo svolgimento dell'attività secondaria (articolo 8 del Dlgs 148/2015), pena la decadenza dal diritto alla integrazione salariale per tutto il periodo della concessione; inoltre è tenuto a comunicare ai datori di lavoro l’esistenza di altri rapporti, nonché l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e ogni altra informazione utile.

Il nuovo datore di lavoro, a sua volta, dovrà prestare particolare attenzione agli adempimenti amministrativi a suo carico.

In base all'articolo 8 del DL 86/1988, infatti, Il datore che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, sarà tenuto a versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50% del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.