CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA 2016

Inps, circolare n. 139 del 1 agosto 2016

22-08-2016

Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.M. n. 95442/2016, anche in analogia al dettato normativo di cui all’art. 44, c. 1 del D. Lgs. n. 148/2015, le domande di concessione di Cassa integrazione guadagno ordinaria, presentate dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina. Ne consegue che la nuova disciplina decorrerà dalle domande presentate dal 29.06.2016.
Per le domande presentate prima di tale data, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano a osservare i criteri di esame e l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella circolare del 20.01.2016, n. 7.
I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:

  • competenza esclusiva delle sedi Inps riguardo alla concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
  • l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
  • obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
  • facoltà, in capo all’Inps, di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali

Sulla competenza delle Sedi territoriali dell’Istituto e sui criteri di esatta individuazione delle stesse si rinvia alle istruzioni già delineate nella circolare n. 7/2016.
I criteri fissati dal D.M. 95442/2016 derivano dalle categorie generali già delineate dall’art. 11 del D. Lgs. n. 148/2015, cioè da situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e a situazioni temporanee di mercato.
Le aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per le fattispecie che integrano le causali di cui al decreto ministeriale, corredate da alcuni requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse; questo elenco, previsto nel decreto ministeriale, realizza la volontà legislativa di tipizzare e semplificare la materia, pur mantenendo nei caratteri principali una linea di sostanziale continuità rispetto al passato. In questo senso, le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.

 

 

 

 

Fonte: Il Sole 24Ore, 02.08.2016, p. 35