COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI; OBBLIGO DI CONSULTAZIONI SINDACALI

D.L. 118/2021

07-09-2021

Il D.L. n. 118/2021, che introduce la composizione negoziata della crisi di impresa assieme a maggiori tutele per i lavoratori nei concordati in continuità, ha previsto, all’art. 4, ultimo comma, per le imprese con più di 15 dipendenti, in presenza del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa, l’obbligo di avviare una consultazione sindacale qualora sussistano situazioni che vanno ad incidere sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto concerne l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Prima di adottare le misure in oggetto, il datore di lavoro dovrà quindi inviare apposita informativa per iscritto ed a mezzo Pec alle rappresentanze sindacali costituite in azienda (Rsu), nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicabile.

Entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione i destinatari potranno chiedere un incontro iniziale all’imprenditore, con una consultazione che dovrà avere inizio entro cinque giorni dalla richiesta, e che si esaurirà – salvo diverso avviso dei partecipanti – comunque entro dieci giorni dal suo inizio, senza necessità di pervenire ad un accordo.

Nell’ambito di questa consultazione verranno rese note le decisioni assunte in merito ai lavoratori – per come saranno disponibili alla data – e tutte le parti saranno tenute alla massima segretezza: saranno vietati i comunicati stampa e le anticipazioni di contenuti agli organi di informazione.