CONCILIAZIONE A SEGUITO DEL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE E NUOVE ASSUNZIONI

Corte di Cassazione, sentenza n. 8260 del 30 marzo 2017

08-05-2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8260 del 30 marzo 2017, ha stabilito che assumere un lavoratore che andrà a svolgere le stesse mansioni già espletate da un altro dipendente subito dopo la sottoscrizione da parte di quest’ultimo di un verbale di conciliazione, nell’ambito di un licenziamento collettivo, potrebbe inficiare la validità del verbale, con il rischio di vedere annullate le rinunce e le transazioni qui contenute, seppure sottoscritto in una delle sedi protette previste dall'art. 2113 del codice civile.
Per la Corte, infatti, la condotta del datore di lavoro integrerebbe un vero e proprio raggiro messo in atto attraverso una «condotta di silenzio malizioso» che, insieme al complessivo comportamento del datore di lavoro, indurrebbe in errore l’ex dipendente, spingendolo a rinunciare al posto di lavoro e a tutti i suoi diritti con un accordo conciliativo.