Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza 13.05.2016, n. 1433, ha precisato che il datore di lavoro non può accusare di concorrenza sleale il lavoratore dimissionario che, in proprio o alle dipendenze di altri, utilizzi le cognizioni tecniche acquisite grazie al precedente lavoro, a meno che non sia stato firmato un patto di non concorrenza. Infatti, l’obbligo di fedeltà e il divieto di concorrenza valgono solo fin quando il rapporto di lavoro è in corso.
Fonte: Il Sole 24Ore, 22.09.2016, p. 47