CONTRATTO D'APPALTO E SOLIDARIETA' CONTRBUTIVA

Corte di Cassazione, sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019

08-11-2019

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019, ha stabilito che, nell’ambito di un appalto, l’obbligazione solidale del committente per i contributi non versati in relazione alle prestazioni rese dai lavoratori impiegati dal subappaltatore sussiste anche se tra committente e appaltatore era stato convenuto il divieto di subappalto.

La questione sulla quale si è pronunciata la Corte era relativa ai crediti contributivi vantati dall’Inps e da quest’ultima azionati in via monitoria per i contributi non versati da un’impresa subappaltatrice in relazione ai propri lavoratori impiegati nell’appalto; il committente aveva opposto il decreto ingiuntivo sul presupposto che il contratto prevedeva il divieto di subappalto.

La Corte d’Appello di Torino, riformando la decisione del Tribunale di Novara, aveva rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo ed il conseguente diritto dell’Inps di agire direttamente contro il committente per i contributi non versati dalla subappaltatrice.

La Cassazione conferma la sentenza di secondo grado e precisa che il divieto di subappalto è irrilevante e non dispiega effetti nei confronti dell’ente previdenziale, il quale agisce per l’adempimento di una prestazione rispetto alla quale le parti del rapporto di appalto non hanno facoltà di intervento.

La Suprema Corte osserva inoltre che l’obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva, in quanto il rapporto di lavoro (incluso quello degli operai della subappaltatrice) è diverso e non sovrapponibile al rapporto previdenziale che si instaura con l’Inps.

L’obbligazione contributiva, conclude la Cassazione, è per sua natura indisponibile, nel senso che su di essa non possono intervenire pattuizioni di segno contrario delle parti che stipulano il contratto di appalto; ne consegue che la previsione di un divieto di subappalto non incide sul diritto dell’istituto di previdenza di richiedere direttamente alla committente il versamento dei contributi non pagati dall’impresa subappaltatrice per i lavoratori impiegati nei servizi appaltati.