CONTRIBUTI MOBILITA': PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Corte di Cassazione, sentenza n. 672 del 12 gennaio 2018

17-01-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 675 depositata il 12 gennaio 2018, ha statuito che gli importi pagati dal datore di lavoro in caso di messa in mobilità dei dipendenti sono contributi e in quanto tali sono soggetti alla prescrizione quinquennale. 
La Corte non ha pertanto accolto la tesi dell'INPS secondo la quale tali importi non sono contributi perché l'articolo 5 della legge 223/1991 che li determinava è rubricato “criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese”.
Secondo l'istituto di previdenza “onere” avrebbe un contenuto più ampio della parola contribuzione; inoltre gli importi non erano correlati alla retribuzione ma all'assegno di mobilità pagato al lavoratore e gli stessi non erano destinati alle gestioni previdenziali ma a quella degli interventi assistenziali.
Gli Ermellini, tuttavia, non condividono la posizione dell'Inps:
- sul piano formale gli importi erano contributi in quanto qualificati come tali dall'articolo 3, comma 3, della legge 223/1991 (anch'esso abrogato);  secondo la Corte l'articolo 5 faceva infatti riferimento a oneri perché si occupava anche di ulteriori requisiti;
- inoltre tali importi avevano lo scopo di finanziare l'indennità di mobilità, che era una prestazione previdenziale secondo i giudici.