La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20677/2016, ha affermato che il danno da dequalificazione professionale deve essere provato dal lavoratore, anche ricavandolo in via presuntiva o facendo ricorso a massime di comune esperienza.
Il successivo risarcimento può essere quantificato in una quota parte della retribuzione mensile per tutto il periodo in cui si è protratto il demansionamento.
Fonte: Il Sole 24Ore, 14.10.2016, p. 47