DIFFIDA ACCERTATIVA: I CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Circolare INL n. 6/2020, nota n. 62/2021, nota 8112020

01-02-2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 1107 dell’11 dicembre 2020, è intervenuto per chiarire alcune problematiche legate all’applicazione del provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali riformato dal decreto semplificazioni (decreto legge 76/2020).

In particolare l’Ispettorato ha spiegato che l’adozione della diffida accertativa per crediti patrimoniali potrà essere notificata nei confronti dei soggetti che hanno utilizzato “direttamente” la prestazione di lavoro, con esclusione di tutti gli altri soggetti coinvolti nella filiera dell’appalto (circolare INL 6/2020).

Il regime della responsabilità solidale, continua la nota, incontra tuttavia dei limiti: in primo luogo, i trattamenti retributivi dovuti sono circoscritti al periodo di esecuzione dell’appalto (Cassazione 444/2019) e, nel caso di una pluralità di soggetti utilizzatori succeduti nel tempo (ad esempio negli appalti di pulizie), sarà necessario definire con certezza sia il periodo di riferimento di ciascun appalto, sia l’esatto ammontare del credito maturato nel periodo di esecuzione, riproporzionandolo in base al numero di ore di impiego dei lavoratori nei rispettivi appalti.

In secondo luogo, la notifica della diffida dovrà rispettare il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto, anche nei confronti del responsabile in solido dato che, nel caso di una notifica oltre i termini, il credito perderebbe il requisito dell’esigibilità, con la conseguente caducazione del provvedimento.

L’Ispettorato precisa inoltre che i limiti di operatività del regime di solidarietà valgono solo per l’ipotesi dell’appalto; mentre la somministrazione segue le regole dell’articolo 35 del Dlgs 81/2015 e che, infine, non sarà possibile adottare la diffida accertativa nei confronti di utilizzatori persone fisiche che non esercitino attività di impresa o professionale.

Sul versante soggettivo, la nota 62 del 14 gennaio 2021, stabilisce che la diffida potrà essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione per i crediti maturati dai propri dipendenti solo se l’Ente non è interessato da una procedura di dissesto finanziario.

Nel caso di una responsabilità solidale dell’amministrazione con il datore di lavoro privato, l’ispettore del lavoro potrà adottare la diffida accertativa per i crediti maturati dai lavoratori fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore.

Sarà, tuttavia, preferibile far precedere la notifica del provvedimento da un’informativa rivolta alla stazione appaltante e all’appaltatore/datore di lavoro finalizzata all’intervento sostitutivo del soggetto pubblico per il pagamento delle inadempienze retributive accertate.

Sul fronte dei rimedi avverso la diffida, l’Ispettorato chiarisce che i soggetti obbligati (datore e responsabile in solido) devono scegliere quale rimedio esperire tra conciliazione monocratica e ricorso nel termine di 30 giorni dalla notifica (nota INL 811/2020).

Se infatti i rimedi sono presentati in momenti diversi, ma sempre nel termine previsto, si dovrà dar corso all’istanza trasmessa per ultima; mentre nel caso in cui le richieste siano contestuali l’ufficio, anziché dichiarare l’improcedibilità, dovrà istruire il ricorso amministrativo.

È possibile che i due obbligati presentino l’uno l’esperimento della conciliazione e l’altro il ricorso: in questa ipotesi l’ufficio territoriale del lavoro dovrà dare priorità alla conciliazione monocratica con il solo richiedente.

Se le parti raggiungono un accordo, il verbale avrà efficacia di titolo esecutivo solo nei confronti del soggetto che lo sottoscrive; mentre in caso di esito negativo della conciliazione bisognerà attendere l’esito del ricorso presentato dall’altro soggetto coobbligato che dovrà essere deciso entro i 60 giorni dalla richiesta.

Pertanto, in caso di rigetto del ricorso, la diffida acquista definitivamente valore di titolo esecutivo; invece, in caso di accoglimento, la diffida non sarà valida nei confronti del ricorrente e del responsabile che non ha sottoscritto il verbale di conciliazione.

Infine, se il ricorso prevede la rideterminazione di una o più voci del credito accertato nell’atto di diffida, il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione del direttore dell’ufficio, da notificare a tutte le parti.