DIVIETO DI LICENZIAMENTO AL TEMPO DEL COVID: CONTRARIO ALLA NORMATIVA EUROPEA

Tribunale di Barcellona, sentenza n. 283 del 15 dicembre 2020

22-02-2021

Lo Stato Italiano, tra le misure emergenziali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata al Covid 19 ed evitare che la stessa potesse avere effetti dirompenti sul piano sociale ed occupazionale, ha introdotto con il decreto Cura Italia, più volte prorogato, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Le ripetute proroghe di tale misura hanno però di fatto reso stabile negli ultimi 12 mesi la compressione della libertà d'impresa di gestire i livelli occupazionali in base al fabbisogno effettivo e ciò anche al di fuori delle ipotesi di ricadute riconducibili agli effetti dell'epidemia; ciò ha comportato quindi una serie di riflessioni sulla possibile contrarietà di questo divieto rispetto alla libertà costituzionale dell'iniziativa economica privata prevista dall’art. 41 della Costituzione.

Analoga alla situazione italiana è quella di altri paesi europei, tra cui la Spagna, dove il Real Decreto-Ley n. 9 del 27 marzo 2020, ha introdotto la "prohibiciòn de despido", ossia il divieto di licenziamento per ragioni economiche legate all'emergenza epidemiologica e che, come in Italia, è stato oggetto di numerose proroghe.

Ed è proprio in un contesto sociale, economico e legislativo simile a quello del nostro Paese che il Tribunale di Barcellona, con la sentenza n. 283 del 15 dicembre 2020, si è pronunciato su un caso di licenziamento per ragioni economiche intimato in costanza di divieto per ragioni legate al Covid.

Al riguardo, il giudice spagnolo ha statuito che, sebbene l'articolo 2 del Real Decreto-Ley n. 9 del 27 marzo 2020 preveda che le cause economiche, tecniche, organizzative e produttive non possano essere intese come cause che giustificano il licenziamento nel periodo emergenziale, è altrettanto vero che il medesimo Decreto, nella sua relazione introduttiva, aveva giustificato l'adozione di tali misure sulla base del loro carattere temporaneo ed eccezionale con l'obiettivo di garantire che gli effetti della crisi da Covid-19 non impedissero il ripristino dell'attività economica e la salvaguardia dell' occupazione.

La continua reiterazione del divieto in questione ed il conseguente carattere di stabilità che esso è venuto di fatto ad assumere nel contesto economico e sociale spagnolo renderebbero però la misura inidonea rispetto ai fini prestabiliti oltre che contraria al quadro costituzionale spagnolo che, analogamente all'art. 41 della Costituzione Italiana protegge e garantisce la libertà d'impresa, ed alla normativa europea.

Proprio con riferimento al quadro normativo europeo, la sentenza in commento rileva che l'articolo 3, comma 3, del Trattato sull'Unione europea prevede che la stessa Unione “si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata […], su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”; necessari presupposti di un'economia di mercato competitiva dovrebbero pertanto essere allo stesso tempo oltre che la protezione del diritto al lavoro anche la garanzia del diritto alla libertà di impresa, peraltro riconosciuto come un diritto fondamentale sia dall'art. 38 della Costituzione spagnola che dalla Carta europea dei diritti fondamentali, il cui articolo 16 riconosce la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Secondo il Tribunale di Barcellona il diritto alla libertà di impresa si declinerebbe sia nel diritto ad intraprendere una attività di impresa, sia in quello di dirigerla e svilupparla e da ciò scaturirebbe, quale necessario corollario, la facoltà dell'imprenditore di ridurre, seppur entro i limiti delle leggi nazionali ed europee, l'organico aziendale.

Secondo il Tribunale iberico la continua reiterazione delle limitazioni imposte dalle autorità pubbliche avrebbe di fatto privato di contenuto il suddetto diritto ed in tal senso, pertanto, la normativa emergenziale spagnola, stabilendo un divieto incondizionato a una forma tradizionale di riorganizzazione aziendale ampiamente riconosciuta a livello comunitario (e nazionale), finisce di fatto per risultare in contrasto con il quadro normativo europeo.

Il Tribunale spagnolo ha quindi ritenuto di poter e dover disapplicare la disposizione normativa nazionale (emergenziale) in quanto contraria al quadro normativo europeo, dichiarando la legittimità del licenziamento per ragioni economiche, anche se intimato in pendenza del divieto ad esso correlato.