I RIDERS: LAVORATORI AUTONOMI

Tribunale di Torino, sentenza n. 778 del 7 maggio 2018

21-05-2018

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 778/2018, statuisce che i riders sono lavoratori autonomi, perché non hanno alcun obbligo di effettuare le consegne.

La sentenza traeva origine dal ricorso presentato da sei fattorini per ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la nota azienda Foodora che si occupa di consegne di pasti a domicilio.

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, evidenzia che il rapporto di lavoro tra la società e i riders non aveva le caratteristiche proprie del lavoro subordinato.

Invero, esso non era caratterizzato né dalla obbligatorietà della prestazione né dalla sua continuità, poiché i ricorrenti davano la propria disponibilità a lavorare in una fascia oraria prestabilita, senza essere obbligati a farlo. L’azienda notificava agli stessi l’ordine sia con l’indirizzo del ristorante per il ritiro del cibo sia con l’indirizzo di consegna al destinatario, potendo scegliere quale fattorino chiamare.

Il rapporto di lavoro non sottoponeva i riders nemmeno al potere disciplinare, atteso che gli stessi potevano non presentarsi, senza conseguenze, o revocare la propria disponibilità.

Il Giudice del lavoro specifica, inoltre, che il potere aziendale di conferire indicazioni sulle modalità di svolgimento dell’incarico ai fattorini di un determinato turno di lavoro, rappresenta una forma di coordinamento necessaria per la buona esecuzione della consegna. Tale attività è compatibile con il lavoro autonomo, vista la libertà dei riders di scegliere o meno i turni in cui rendersi disponibili.