I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA DEGLI INDEBITI PENSIONISTICI E DEGLI INDEBITI SU TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO/SERVIZIO

Circolare INPS n. 47/2018

11-04-2018

L’INPS, con la circolare n. 47/2018, chiarisce la disciplina della prescrizione e della decadenza degli indebiti su prestazioni pensionistiche o su trattamenti di fine rapporto/servizio (Tfr/Tfs).

Il termine di prescrizione degli indebiti pensionistici è decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., e decorre dal giorno di effettuazione del pagamento indebito o, se successivo, dal giorno di avvenuta conoscenza del credito da parte dell’INPS.

Per quanto riguarda gli indebiti sui trattamenti di fine rapporto/servizio si distinguono due categorie: le indennità di fine rapporto e le indennità di buonuscita.

Le indennità di premio di servizio o di fine rapporto sono soggette a prescrizione ordinaria decennale.

Le ripetizioni degli indebiti da indennità di buonuscita sono esclusivamente soggette a termini perentori di decadenza, sulla base dell’art. 30 D.p.r. n. 1032/1973.

Nel caso di indebiti documentali, il termine di decadenza è di sessanta giorni dal ricevimento dei documenti o dalla notizia della falsità degli stessi, mentre nell’ipotesi di un provvedimento viziato da errore di fatto o da errore nel calcolo degli elementi necessari per la liquidazione del trattamento, il termine di decadenza è di un anno dalla data di emanazione dell’atto.