IL GIUDICE DEL LAVORO NON E' VINCOLATO DALLA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE 

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2871 del 31 gennaio 2022

04-02-2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2871 del 31 gennaio, ha statuito che la sentenza di assoluzione in sede penale per insufficienza di prove, secondo l’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale, non vincola il giudice del lavoro nell’ambito del giudizio sulla responsabilità disciplinare del lavoratore, sicché il giudice può liberamente valutare in questi casi la fondatezza del licenziamento dal punto di vista disciplinare.

La questione riguardava un dipendente di una società di fornitura di energia elettrica che era stato licenziato nel 2015, nonché sottoposto a procedimento penale per furto, per aver manomesso i contatori elettrici su cui lavorava al fine di utilizzarli abusivamente creando allacci non autorizzati alla rete.

Il relativo procedimento penale è terminato con una sentenza di assoluzione del lavoratore per insufficienza di prove mentre sul versante giuslavoristico, la Corte d'appello di Napoli, chiamata a riformare la sentenza di primo grado del Tribunale del lavoro, ha di fatto confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa e confermato la correttezza dell'operato aziendale per avere, il dipendente con le sue condotte, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario intercorrente con il datore di lavoro.

Il lavoratore ha, dunque, proposto ricorso in Cassazione, allegando la violazione del canone di efficacia in sede civile del giudicato penale e dunque la violazione e falsa applicazione dell'articolo 652 del Codice di procedura penale, ma è su questo punto che i giudici di legittimità smentiscono recisamente le argomentazioni del ricorrente.

Richiamando, infatti, l'orientamento formatosi, precisano che il giudicato di assoluzione in sede penale ha efficacia in sede civile a mente del citato articolo, esplicando effetto preclusivo, solo laddove contenga un «effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato».

Ciò non quando si tratti di assoluzione per mera insufficienza di prove; in tale ultimo caso, infatti, il giudice del lavoro conserva la piena libertà di valutazione circa la rilevanza disciplinare dei fatti sottoposti alla sua cognizione.

Nel caso specifico, prosegue la Cassazione, correttamente i giudici del merito hanno utilizzato i vari elementi probatori a loro disposizione per formulare il giudizio di responsabilità del ricorrente e «pervenire a ritenere gravemente leso il rapporto fiduciario intercorrente con la società datrice».