ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO MOTIVATO DA UN'ESTERNALIZZAZIONE REALIZZATA SOLO DUE ANNI DOPO

Corte di Cassazione, sentenza n. 25649 del 27 ottobre 2017

14-11-2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25649 depositata il 27 ottobre 2017, ha ritenuto illegittimo ed anche persecutorio, oltre che vessatorio, il licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo consistente nell'asserita esternalizzazione del servizio informatico gestito dal lavoratore, se tale esternalizzazione si è compiuta ad oltre due anni di distanza dall'adozione del provvedimento espulsivo.
Nel caso di specie il responsabile del sistema informatico di una società aveva avuto un colloquio con l'amministratore delegato, il quale gli aveva preannunciato il suo licenziamento in quanto “nessuno lo sopportava più in azienda”.
In realtà il lavoratore veniva licenziato un mese dopo “per ragioni organizzative”, consistenti appunto nella intervenuta decisione di esternalizzare il sistema di cui egli era a capo.
Senonché, in sede di impugnazione, era emerso che tale sistema informatico aveva continuato ad essere utilizzato dall'azienda fino a quasi due anni dopo il licenziamento del lavoratore; circostanza, questa, che ha portato la Corte a dichiarare l'illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegra e condanna, in via generica, al risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso, persecutorio e vessatorio.