Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 2061/2016 del 7.7.2016 ha affermato che non rientrano nella libera professione di ingegnere le attività non riconducibili nemmeno in parte alla cultura tecnica propria della professione. Non è stata quindi accolta la tesi di Inarcassa che, avendo accertato che il ricorrente era iscritto all’albo, aveva una partita Iva (sia pure diversa da quella degli ingegneri) e non versava i contributi all’Inps nella gestione separata (in quanto esonerato per età), lo ha iscritto d’ufficio, ottenendo il decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi e sanzioni.
Fonte: Il Sole 24Ore, 12.07.2016, p. 37