INCARICHI AL LAVORATORE LICENZIATO

Corte di Cassazione, sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016

11-05-2016

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9467/2016 ha stabilito che il datore di lavoro, verificando la disponibilità di mansioni alternative idonee per evitare il licenziamento, non è obbligato a offrire incarichi inferiori al dipendente se queste non risultano essere omogenee rispetto alla competenze professionali del licenziato, indipendentemente al fatto che questi possa accettare o meno l’impiego offertogli.

 

 

 

Fonte: Il Sole 24Ore, 11.05.2016, p. 43