INFORTUNI SUL LAVORO: COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE E RESPONSABILITA' DATORIALE

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25305 del 16 dicembre 2015

18-12-2015

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale (ovvero che provoca) del fatto, solo quando assume i caratteri dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto alla prestazione lavorativa, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 25305 del 16 dicembre 2015.
Orbene, chiarisce la Corte che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro tutelano il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
Infatti, la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale della responsabilità datoriale solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza (come sopra affermato) rispetto alla prestazione lavorativa ed alle direttive ricevute.
Questo perché una simile abnorme condotta si porrebbe come causa esclusiva che determina l’evento infortunio, essendo necessaria, al fine di scaricare le responsabilità dell’imprenditore, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere ( Cass. sent. nn. 22818/09; 4656/11; 27127/13).
Il caso di specie trattato dalla sentenza summenzionata riguardava il crollo della soletta in calcestruzzo di copertura di un fabbricato in costruzione, costato la vita a cinque operai.
Causa del crollo era stata la scadente qualità dei materiali usati per i puntelli inidonei a reggere il peso della soletta.
Nonostante gli operai si fossero recati imprudentemente nei pressi dei puntelli inflessi nel tentativo e con l’intenzione di sostenerli, senza adottare alcuna accortezza e applicare nessuna norma di sicurezza, il gravissimo infortunio sul lavoro che seguì, trovò causa nella mancata verifica a carico del datore di lavoro, ossia quella di prestare tutte le garanzie di sicurezza ai lavoratori impiegati e strettamente connesse all’esecuzione dell’opera in corso.
Al contrario, queste garanzie risultarono palesemente inadeguate dal punto di vista tecnico a causa della inidoneità dei puntelli previsti a reggere una soletta di simile peso.
Di conseguenza, l’imprenditore viene condannato a ristorare l’Inail per le prestazioni previdenziali erogate a seguito dell’infortunio collettivo.