INPS: LAVORO FITTIZIO, DISCONOSCIMENTO E AVVISO DI ADDEBITO

Inps, messaggio n. 2930/2016

22-07-2016

Con il recentissimo messaggio n. 2930/2016, l’Inps ha spiegato la nuova linea dell’Istituto contro il fenomeno del lavoro fittizio.
Preliminarmente è utile una distinzione: per lavoro nero si intende un rapporto di lavoro esistente, ma sommerso, non dichiarato; per lavoro fittizio, si intende un rapporto simulato, inesistente, ma dichiarato ai fini di ricavarne prestazioni previdenziali a carico dell’Inps, come per esempio la disoccupazione, la malattia, la maternità, la pensione, etc.
La nuova procedura messa in campo dall’Inps, già in corso di sperimentazione, si chiama “recupero indebiti”.
Essa si compone di due avvisi: un primo, bonario, diretto al lavoratore con la richiesta di pagamento in un’unica soluzione dell’indebito incassato a seguito di un accertato rapporto di lavoro fittizio, maggiorato degli interessi legali.
In caso di mancato pagamento, l’Inps procede con un secondo invito, un “avviso di addebito” che intima al lavoratore di adempiere il versamento del dovuto direttamente ad Equitalia, in funzione di Agente della Riscossione. Tale avviso, si sottolinea, costituisce titolo esecutivo, ovvero permette ad Equitalia di procedere con la riscossione forzata del credito (pignoramento) una volta decorso il termine concesso per il pagamento della somma richiesta.
In conclusione, se a seguito di accertamento ispettivo da parte di un organismo della pubblica amministrazione (non solo Inps, ma anche DTL per esempio), il lavoratore riceve tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (perché carente dei requisiti essenziali stabiliti dalla Legge, cfr. art. 2094 c.c.), ha 90 giorni di tempo per presentare ricorso amministrativo ex art. 42 Legge 88/1989, mentre al ricevimento dell’avviso di addebito dovrà presentare idoneo ricorso in tribunale ex art. 442 c.p.c.