LAVORATORI SOMMINISTRATI A TERMINE E DECADENZA

Corte di Cassazione, sentenza n. 8133 del 29 marzo 2017

31-03-2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8133 del 29 marzo 2017 ha stabilito che il doppio termine di decadenza previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010 (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e ulteriori 180 giorni per il ricorso al giudice) e il regime transitorio indicato al comma 1 bis del medesimo articolo, che aveva differito al 31 dicembre 2011 l’efficacia della nuova disciplina, si applichino anche ai contratti di somministrazione a termine cessati prima della data di entrata in vigore delle relative disposizioni (24 novembre 2010).
La sentenza si allinea così all’orientamento già espresso nella sentenza n. 2420/2016 e si discosta, invece, dall’indirizzo di segno contrario espresso nelle ordinanze n. 21916/2015 e 2462/2016.
Tra i motivi che la Cassazione pone a fondamento del proprio convincimento vi è la ratio che aveva indotto il legislatore a introdurre il doppio regime di decadenza per l’impugnazione dei licenziamenti e per l’ulteriore ampia rosa di ipotesi: la necessità di evitare il decorso di un termine eccessivamente ampio tra l’impugnazione stragiudiziale e il successivo avvio dell’azione giudiziale che in passato aveva prodotto consistenti indennizzi risarcitori, dovuti al tempo intercorso tra il provvedimento datoriale impugnato e la sentenza che ne dichiarava l’illegittimità.
La previsione del comma 1 bis dell’articolo 32 era stata quindi introdotta in questo contesto allo scopo di bilanciare l’applicazione del più severo regime decadenziale attraverso il differimento (al 31 dicembre 2011) dell’efficacia delle nuove disposizioni.
Questa soluzione, ad avviso degli Ermellini, si applica anche ai contratti di somministrazione a termine conclusi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 32 della legge 183/2010, perché anche in questo caso vi è la necessità di bilanciare l’esigenza di difesa del lavoratore e le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche su cui deve poter contare l’impresa.