LAVORO IRREGOLARE E PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 162 del 24 gennaio 2013

26-01-2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 162 del 24 gennaio 2023 ribadisce quanto aveva già chiarito l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 509 del 20 gennaio 2023.

Nello specifico l’INL statuisce che l'impresa, che occupa un solo lavoratore (c.d. microimpresa) non “in regola” e che violi contestualmente la disposizione di cui all'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 , ivi compresa la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP) e la mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR), può essere destinataria del provvedimento di sospensione dell'attività previsto dall'articolo 14 del medesimo D.Lgs.

Se, infatti, è vero che l'articolo 14, comma 4, del D.Lgs n. 81/2008, stabilisce che i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato nell'impresa, tale esclusione non si applica qualora l'ispettore accerti, contestualmente, gravi violazioni in materia di sicurezza come quelle indicate nell'allegato 1 del D.Lgs n. 81/2008, come ad esempio la mancanza del DVR e la mancata nomina del RSPP, che da sole giustificano il provvedimento di sospensione.

Peraltro, qualora l'ispettore non ritenga di adottare il provvedimento di sospensione, potrà legittimamente adottare alternative e specifiche misure atte a eliminare il pericolo per la sicurezza e salute del lavoratore, disponendo ad esempio l'allontanamento dello stesso fino alla sua completa regolarizzazione, anche dal punto di vista della sicurezza.

È il caso di aggiungere che, in tal caso, l'allontanamento del lavoratore sarà oggetto di una specifica disposizione che l'ispettore impartirà in base all'articolo 10 del DPR n. 520/1955 e che, in caso di inadempimento, è a sua volta oggetto di sanzione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo DPR, consistente nell'arresto fino a un mese o nell'ammenda fino a 413,00 euro.