LICENZIAMENTI COLLETTIVI: REINTEGRA IN CASO DI GENERICITA' DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 4, COMMA 9, LEGGE 223/1991

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9800 del 25 marzo 2022

29-03-2022

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9800 del 25 marzo 2022, ha statuito che se la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 non indica correttamente quali siano state le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo, ci si trova di fronte a un'ipotesi di illegittimità della procedura legislativamente prescritta.

Tale illegittimità non può che determinare l'annullamento del licenziamento e, in base al comma 4 del testo novellato dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la conseguente condanna del datore di lavoro a reintegrare il lavoratore e a corrispondergli un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

L'illegittimità dell'applicazione dei criteri di scelta, in casi come questi, deriva dal fatto che la lacunosità della comunicazione non permette al lavoratore di comprendere per quale ragione il licenziamento abbia interessato proprio lui e non altri colleghi e, quindi, ostacola la contestazione del recesso datoriale.

Secondo la Corte, infatti, se nella comunicazione di licenziamento non si indicano determinati elementi necessari a far comprendere all'interessato le modalità con le quali i criteri di selezione concordati con le organizzazioni sindacali siano stati effettivamente applicati, al lavoratore viene di fatto negata la conoscenza dei parametri comparativi mediante i quali accertare che i colleghi non abbiano subito trattamenti ingiustamente più favorevoli e non coerenti con l'accordo sindacale.

Del resto, occorre ricordare che l'obbligo di corredare la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 9, della puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare discende da due specifiche ragioni.

Innanzitutto, solo in tal modo le organizzazioni sindacali e, soprattutto, i lavoratori e gli organi amministrativi possono adeguatamente controllare che l'operazione di licenziamento collettivo sia corretta e rispondente agli accordi raggiunti.

Inoltre, esclusivamente un simile livello di specificità consente di cristallizzare le ragioni del recesso e impedisce al datore di lavoro di dedurre solo successivamente, ad esempio in sede di contenzioso, l'applicazione di modalità di scelta differenti rispetto a quelle che risultano dalla comunicazione e rispetto a esse più corrette.

In definitiva, quindi, la comunicazione con la quale il datore di lavoro informa il lavoratore del suo coinvolgimento in una procedura di licenziamento collettivo, per essere adeguata e coerente con il dato normativo, non può limitarsi a riportare solo i criteri di scelta utilizzati, ma deve far emergere anche i presupposti fattuali sulla base dei quali gli stessi sono stati applicati.

Così non è ad esempio possibile indicare i dati relativi ad un determinato parametro (ad esempio i carichi di famiglia) e i punteggi che sono stati loro astrattamente assegnati senza esplicitare anche un criterio oggettivo di ponderazione tra i diversi parametri impiegati.