LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: ASSENZA DELL'OBBLIGO DI REPECHAGE

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2895 del 31 gennaio 2023

06-02-2023

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2895 del 31 gennaio 2023 ha ribadito che: “In caso di licenziamento del dirigente per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del repechagein quanto incompatibile con la posizione dirigenziale, assistita da un regime di libera recedibilità da parte del datore di lavoro”.

Gli Ermellini hanno infatti evidenziato la diversità di trattamento tra il lavoratore dipendente ed il dirigente: mentre per il primo il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, deve valutare la possibilità di ripescaggio e quindi di ricollocazione all'interno dell'azienda; nel caso del dirigente invece tale verifica, in presenza di una situazione di crisi, non è richiesta essendo sufficiente la corrispondenza tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella reale riscontrata nel processo.