LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE DURANTE IL COVID 19

Tribunale di Milano, ordinanza del 17 luglio 2021

21-07-2021

L’articolo 46, comma 1, del DL n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) ha posto un doppio divieto: ai licenziamenti individuali per motivo oggettivo ex articolo 3 della legge n. 604/1966 e alle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991.

Il regime di sospensione dei licenziamenti è stato, quindi, reiterato con lo stesso schema per i licenziamenti economici individuali e collettivi per riduzione di personale sino al DL n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni).

La questione del licenziamento dei dirigenti durante il periodo “Covid 19” ha però generato un contrasto giurisprudenziale che vede, da un lato, un consolidato indirizzo che ha interpretato sul piano letterale e sistematico la normativa nel senso che i dirigenti devono essere esclusi dal perimetro del divieto con riguardo ai soli licenziamenti economici individuali, mentre rientrano nel regime di sospensione dei licenziamenti legati a riduzioni di personale (almeno 5 licenziamenti in un arco temporale di 120 giorni).

Isolate pronunce hanno esteso il divieto per i dirigenti anche ai licenziamenti individuali, ma l’orientamento prevalente è nel senso che i dirigenti beneficiano del “blocco” dei licenziamenti solo con riguardo alle procedure collettive di riduzione del personale di cui alla legge n. 223/1991.

Il Tribunale di Milano però, con ordinanza del 17 luglio 2021, non condivide questa interpretazione e conclude che il divieto dei licenziamenti non si applichi ai dirigenti in nessun caso, né rispetto ai licenziamenti individuali per motivo oggettivo, né rispetto ai licenziamenti collettivi.

Il giudice milanese è consapevole che questa interpretazione confligge con il dato letterale della norma emergenziale sul blocco dei licenziamenti collettivi, in quanto la disciplina richiamata (articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) ricomprende pacificamente la categoria dei dirigenti; il magistrato si muove però su un piano diverso e valorizza la “ratio” del divieto, che individua nello scambio tra ammortizzatori sociali in costanza di rapporto e sospensione dei licenziamenti (individuali e collettivi).

Poiché i dirigenti non hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale per emergenza sanitaria da Covid-19 in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il divieto di licenziamento esteso anche a questa categoria finisce per realizzare un effetto che il giudice di Milano non ritiene «ragionevolmente accettabile».

Se, del resto, questa soluzione è stata adottata per i licenziamenti economici individuali, avendo la norma emergenziale escluso i dirigenti dal divieto, ad avviso del giudice milanese non vi è alcuna ragione per non adottare lo stesso meccanismo per i licenziamenti collettivi dei dirigenti.

Il Tribunale di Milano rimarca che il divieto non possa risiedere nella (mera) circostanza che il licenziamento del dirigente intervenga su un piano individuale o collettivo, perché l’elemento dirimente è l’accesso agli ammortizzatori sociali; se questo accesso è negato, ed è così per la categoria dei dirigenti, il divieto deve ritenersi inapplicabile in ogni caso, tanto per i licenziamenti economici individuali, quanto per i licenziamenti collettivi.

Su questi presupposti il licenziamento del dirigente è stato dichiarato invalido per violazione della procedura, con applicazione della (sola) tutela risarcitoria prevista dalla legge n. 223/1991.