LICENZIAMENTO LAVORATORE DISABILE

Corte di Cassazione, sentenza n. 10576 del 28 aprile 2017

04-05-2017

Con sentenza n. 10576 del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso di un lavoratore disabile, licenziato a seguito di aggravamento delle proprie condizioni di salute, ha statuito che il datore di lavoro, nel caso di aggravamento o di significative variazioni all’organizzazione del lavoro, può risolvere il rapporto di lavoro con il lavoratore disabile solamente se la speciale commissione medica, istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della Legge 68/99, accerti la definitiva impossibilità di collocare il disabile in altro ambito all'interno dell'azienda.
Gli Ermellini hanno infatti ritenuto che non sia sufficiente il solo giudizio d’inidoneità alla mansione specifica reso dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex Dlgs 81/08, posto che la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili è norma speciale.