LICENZIAMENTO: LECITO PER SOMMATORIA MANCANZE "MINORI"

Corte di Cassazione, sentenza n. 16217 del 3 agosto 2016

30-08-2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16217 del 3 agosto 2016, ha considerato come proporzionato il licenziamento comminato dal datore di lavoro al proprio dipendente come risultante di varie mancanze del lavoratore c.d. minori, ovvero di per sè non legittimanti la conclusione del rapporto.
Infatti, nel caso di specie, datore aveva contestato con un unico provvedimento disciplinare al dipendente una pluralità di condotte, poste in essere nel turno di lavoro durante il quale era stato commesso il furto, e consistenti nel non avere provveduto all’attività di vigilanza da svolgere a intervalli regolari e mediante punzonatura nelle varie postazioni ; nel non avere effettuato attività di controllo; nell’avere manomesso il sistema di controllo della postazione cui era addetto, tanto che la striscia attestante le ispezioni era alterata.
Il lavoratore si era difeso obiettando che il CCNL prevedeva in caso di grave negligenza la diversa sanzione della sospensione sia lavoratoriva che retributiva, risultando, di conseguenza, il licenziamento un provvedimento spropositato e quindi illegittimo.
La Cassazione, ritenendo lecito il comportamento del datore, ha evidenziato che l'oggetto della contestazione fosse stata una pluralità di fatti, ciascuno dei quali dotato di peculiare rilievo disciplinare (seppure sanzionabile inbase al contratto collettivo soltanto con sanzione conservativa), e tutti insieme unitariamente valutati dai giudici come idonei a legittimare il licenziamento. 
Questo perchè, secondo la Corte, il giudizio di proporzionalità della sanzione resta un principio di carattere generale, mentre il principio della giusta causa di licenziamento è una nozione che la legge, proprio allo scopo di consentire un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, configura come "clausola generale" che richiede di essere specificata in sede interpretativa, "mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama".