LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: OBBLIGO DI REPECHAGE

Corte di Cassazione, sentenza n. 4509/2016 e n. 9467/2016

26-05-2016

Con due recenti sentenze (4509/2016 e 9467/2016), la Corte di Cassazione ha sostenuto che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro oltre ad avere l’obbligo di provare che il lavoratore non può essere utilizzato per le mansioni assegnate, né con un diverso utilizzo nell’ambito aziendale, deve offrire al lavoratore mansioni anche inferiori sempre che siano in linea con i compiti già svolti.

 

 

 

 

Fonte: Il Sole 24Ore, 24.05.2016, p. 44