LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO

Corte di Cassazione, sentenza n. 12101 del 13 giugno 2016

14-06-2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12101 del 13 giugno 2016, ha ribadito il proprio orientamento affermando che, nel caso in cui il lavoratore impugni il licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo, spetti al datore provare la soppressione del posto di lavoro e l'inestistenza di altre mansioni dove poterlo collocare, mentre in capo al licenziato spetterà solo il compito di allegare all'impugnazione l'inadempimento del datore, ovvero l'illegittimo rifiuto di continuare a farlo lavorare in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Per "giusticato motivo oggettivo" si intendono le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizazzione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, così come enunciato dall'art. 3 della Legge 604/1966 che disciplina i motivi per cui il datore possa irrogare legittimamente il licenziamento al lavoratore.