L'INDENNITA' DI PREAVVISO ESCLUSA DALLA BASE DI CALCOLO DEL TFR

Corte di Cassazione, sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2023

31-01-2023

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2023, richiamando in motivazione i precedenti della stessa Corte, ha chiarito che l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento non rientra nella base di computo del TFR.

L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce infatti che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione da assumere per il calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sulla questione nella giurisprudenza della Corte si sono creati, nel tempo, due distinti orientamenti.

Il primo, in passato prevalente, secondo il quale il preavviso di recesso ha efficacia “reale” e, di conseguenza, una volta comunicato il licenziamento da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrebbe diritto a prestare effettivo servizio durante il periodo di preavviso e, ove esentato, il datore di lavoro avrebbe l’obbligo di preservare tutti i diritti retributivi del dipendente che sarebbero maturati nel corso del preavviso, compresa l’incidenza sul TFR della retribuzione che sarebbe stata erogata.

Il secondo orientamento, oggi prevalente e confermato dalla sentenza sopra richiamata, ritiene invece che il preavviso abbia efficacia “obbligatoria”, comportando la risoluzione immediata del rapporto, con l’unico obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva, con la conseguenza che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto riferito a un arco di tempo non lavorato, successivo alla già intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.