NULLO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE SE NON CHIUDE L'INTERA AZIENDA

Corte di Cassazione, sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017

29-09-2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22720 depositata il 28 settembre 2017, ha statuito che non si può licenziare per cessazione dell’attività la lavoratrice madre durante la gravidanza e fino alla fine del primo anno di vita del bambino se il motivo del recesso è la chiusura del solo reparto a cui la dipendente è addetta, mentre l'attività dell'azienda prosegue negli altri reparti.
Il divieto, che comporta la nullità assoluta dell’atto, si applica anche se il licenziamento viene intimato durante la gravidanza ma la sua efficacia viene differita alla fine del periodo in cui vige la tutela.
Con queste conclusioni gli Ermellini ribadiscono il proprio indirizzo giurisprudenziale, non univoco ma comunque maggioritario, che interpreta in senso rigoroso le norme sul licenziamento delle lavoratrici madri.