OBBLIGO CONTRIBUTIVO: SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE IN CASO DI DOLO DEL CONTRIBUENTE

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8419 del 25 marzo 2021

10-05-2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8419 del 25 marzo, ha statuito che i termini di prescrizione dei contributi si sospendono nel caso in cui il contribuente occulti deliberatamente all'ente di previdenza sociale competente il proprio obbligo contributivo.

La vicenda riguardava un ingegnere, dipendente scolastico, che aveva svolto un incarico extra-scolastico di natura autonoma durante il 2008.

Inps aveva però notificato al professore l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, dal momento che lo stesso non poteva essere iscritto a Inarcassa data la contemporanea iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici Inps, come chiarito nella circolare 72/2015, solo nel giugno del 2014, richiedendo il versamento dei contributi evasi.

Dal momento che era trascorso il termine quinquennale di prescrizionale dei contributi previsto dall’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 l'eccezione dell'intervenuta prescrizione era stata accolta sia dal Tribunale di Torino che dalla relativa Corte d'appello.

Inps proponeva però ricorso in Cassazione invocando la sospensione della prescrizione dal momento che la dichiarazione reddituale dell'ingegnere non presentava l'indicazione nel quadro RR del modello Unico i redditi percepiti nell’esercizio occasionale di attività professionali, invocando un intervento a sezioni unite per chiarire definitivamente il rapporto fra termini prescrizionali e dolo da parte del contribuente che abbia occultato volontariamente i propri redditi imponibili.

La sezione lavoro della Cassazione ha rilevato che, se con più sentenze (come ad esempio la n. 19403/2019) la Cassazione aveva statuito che la decorrenza dei termini della prescrizione contributiva coincidesse con la data di scadenza dei contributi e non con quella della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi, tale principio agisce solo quando tale dichiarazione è inquadrabile come una mera dichiarazione e non come presupposto fondamentale per la conoscenza e la conseguente esigibilità del credito contributivo.

La Suprema Corte ha quindi ribadito che, nonostante la validità di tale principio, nel caso in cui ricorra una condotta dell'assicurato tale da comportare per l'ente previdenziale creditore una impossibilità alla riscossione del proprio credito per un comportamento inequivocabilmente doloso e teso a occultare l'esistenza stessa del credito, si applicherà la sospensione della prescrizione come previsto dall'articolo 2941, numero 8, del codice civile.

La Corte, sulla base di tale principio, ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte d’appello in diversa composizione.