OBBLIGO VACCINALE PER TUTI I LAVORATORI IN AMBITO SANITARIO: ONERI PER I DATORI DI LAVORO

Art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021

21-04-2021

L’articolo 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, che ha previsto l’obbligo vaccinale per chi esercita le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, ha previsto non solo un obbligo a carico di tutti i lavoratori, ma ha anche imposto corrispondenti oneri a carico dei datori di lavoro, che sono tenuti a una serie di adempimenti, la cui violazione potrebbe portare a conseguenze significative.

L’obbligo di vaccinazione riguarda infatti, oltre a chi esercita professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che lavorano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

In primo luogo, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario erano tenuti a trasmettere entro il 6 aprile l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, indicando il luogo di rispettiva residenza, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio operano, al fine di consentire alle autorità sanitarie la verifica dell’avvenuta vaccinazione degli operatori, ovvero per invitare gli stessi a sottoporsi al trattamento vaccinale.

La disposizione prevede poi espressamente che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l’esercizio della professione e successivamente che la mancata vaccinazione comporti la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.

Pertanto, il datore di lavoro che riceva dall’azienda sanitaria la comunicazione della accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è tenuto ad adottare i provvedimenti adeguati e, pertanto, quantomeno ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni (anche inferiori), diverse da quelle indicate, per le quali è imposto l’obbligo vaccinale, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implichino rischi di diffusione del contagio.

Pare quindi che la norma rappresenti una forma di tutela non solo degli utenti che possono venire a contatto con il soggetto non vaccinato, ma anche degli altri lavoratori, questo anche in applicazione dell’articolo 2087 del Codice civile e dell’articolo 18 del Dlgs 81/2008 in relazione agli obblighi del datore di lavoro.

Occorre peraltro evidenziare che la disposizione normativa comporta la perdita per il lavoratore del diritto di svolgere qualunque mansione che implichi contatti interpersonali o che comporti un rischio di contagio, per cui anche il datore di lavoro deve tenere conto di questa limitazione, essendo evidente che rappresenterebbe comunque un rischio consentire al lavoratore di svolgere mansioni diverse dal lavoro solitario o in smart working.