OCCASIONALITA' DELLA PRESTAZIONE DEI COLLABORATORI FAMILIARI NEL SETTORE TURISTITO

Lettera - circolare n. 50 del 15 marzo 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

16-03-2018

Con lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, l'Ispettorato Nazionale ha chiarito che anche nel settore turistico si possono applicare i parametri già forniti con lettera circolare n. 10478/2013 del Ministero del Lavoro, relativamente ai collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio.
Con la suddetta circolare l'Ispettorato precisa che il parametro delle 90 giornate lavorative svolte nel corso dell'anno per determinare l'occasionalità della prestazione può essere applicato anche al settore turistico, con la precisazione che, a fronte di attività stagionali, le 90 giornate/anno vanno riparametrate alla durata complessiva dell'attività stagionale.
Quindi, a fronte di un'attività che duri 90 giorni, il numero massimo di giornate che fanno presumere l'occasionalità è 22.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa inoltre che il criterio numerico non è obbligatorio e che, però, se si prescinde dal suo uso “i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati, in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.
L'occasionalità della collaborazione comporta, ovviamente, la non iscrizione del collaboratore ad una gestione previdenziale.