OMESSE RITENUTE: CONDANNA EVITATA PER L'IMPRENDITORE CHE PROVA LA CRISI AZIENDALE

Corte di Cassazione, sezione penale 3, sentenza n. 20725 del 10 maggio 2018

25-05-2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20725/2018, statuisce che non è condannabile per il reato di omesso versamento delle ritenute l’imprenditore che si attiva in tutti i modi possibili, anche accendendo mutui o ipoteche personali sui propri beni, per il pagamento del debito erariale durante la crisi aziendale.

La vicenda traeva origine da un ricorso presentato dal titolare di un’impresa che veniva condannato per aver omesso il versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti. L’imprenditore specificava che suddetta omissione era causata da una gravissima crisi aziendale originata dalla riduzione del fatturato e dal pagamento di ingenti oneri finanziari per investimenti antecedenti.

La Corte di Cassazione, discostandosi dai due precedenti gradi di giudizio, precisa che l’imputato può invocare la causa di esclusione della responsabilità penale per impossibilità di adempiere al debito d’imposta, provando sia la non imputabilità della crisi a sé stesso, sia l’impossibilità di fronteggiare il peggioramento economico per mezzo di misure idonee. In concreto, deve allegare tutte le azioni esperite, anche l’utilizzo del proprio patrimonio personale, al fine di recuperare la liquidità e assolvere, così, il debito con l’erario.

Gli ermellini annullano la sentenza di condanna con rinvio precisando che la motivazione redatta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello è insufficiente, poiché non considera i documenti prodotti, che dimostrano una crisi aziendale effettiva e l’utilizzo di soluzioni, come mutui e ipoteche personali, per reperire liquidità. Tali produzioni, secondo la Suprema Corte, incidono positivamente sull’elemento psicologico del reato, posto che valorizzano la buona volontà dell’imprenditore di trovare una soluzione al proprio debito erariale.