OMISSIONE CONTRIBUTIVA: CONOSCENZA DELLA CONTESTAZIONE

Corte di Cassazione, sentenza n. 35386 del 24 agosto 2016

25-08-2016

Nell’omesso versamento delle ritenute previdenziali la prova dell’effettiva conoscenza della contestazione può essere desunta dalla richiesta di rateizzazione anche se non è possibile risalire all’identità di chi ha consegnato il plico e a prescindere dall’impiego di particolari formalità per la notifica.
Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 35386 del 24 agosto 2016 con cui considera l’effettiva conoscenza, ai fini del termine utile per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’Inps, prevalente sulla formalità della notifica. E qui basta l’”autogol” del ricorrente che aveva richiesto di rateizzare il debito contributivo.
Detto orientamento convalida quanto la stessa Corte aveva affermato in alcune precedenti pronunce in cui asseriva che in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini del computo del termine utile per provvedere al pagamento del debito contributivo, integrante causa di non punibilità ai sensi dell'art. 2 D.L. 463/1983, è sufficiente l'effetiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, a prescindere dall'impiego di particolari formalità per la relativa notifica (cfr. ex multis Cass. sent. 2875/2013).