OMISSIONI PREVIDENZIALI: NO SANZIONI ENTRO I TRE MESI

Inps, nota prot. 9 del 3 maggio 2016; D. Lgs. n. 8/2016

05-05-2016

Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 9 del 3 maggio 2016, spiega che il datore di lavoro può evitare di dover corrispondere la sanzione a seguito dell'omesso versamento Inps, procedendo al pagamento delle ritenute previdenziali ai lavoratori, non versate nei termini espressamente previsti, entro tre mesi dalla notifica della contestazione.
Decorso detto periodo, il datore non potrà più evitare la sanzione, ma, provvedendo al versamento contributivo entro 60 giorni (ulteriori dopo i tre mesi), beneficerà di una riduzione dell'ammenda.
Concludendo, è bene evidenziare che al fine dell'applicazione del regime puntivo (penale o amministrativo) il d.lgs. n. 8/2016 ha previsto un limite di 10mila euro di ritenute non versate in un anno contributivo come soglia, sotto la quale, opera la c.d. depenalizzazione.