ORDINANZA - INGIUNZIONE: SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Tribunale di Livorno, sentenza n. 206/2016

19-07-2016

L'ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista. Questa fase è successiva al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta possibile nel termine indicato nel verbale di accertamento dell'infrazione. Il termine per l'opposizione è di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza–ingiunzione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).
Accade, quindi, che i contenziosi giudiziali sui verbali ispettivi del Ministero del Lavoro, a seguito della riforma operata dal D.Lgs 150/2011, rischiassero di non osservare la pausa estiva, in virtù del rito del lavoro che li regola.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 206/2016 ha chiarito che, invece, il decorso temporale per impugnare l'ingiunzione emessa dalla DPL resta sospeso dal 1 al 31 agosto, osservando quanto stabilito dalla Legge per il rito ordinario (ma non per quello del lavoro).
Un esempio, chiarirà l'importanza della decisione: si ponga di ricevere la notifica di un'ordinanza-ingiunzione dalla DPL competente il 16 luglio. Orbene, a norma di legge, l'opposizione andrebbe depositata entro il 16 agosto, con tutte le difficoltà del caso, legate anche ad un periodo, in genere, di riposo per i legali.
Grazie a tale interpretazione, invece, il termine per impugnare scade il 16 di settembre (opera appunto la sospensione del mese di agosto), con una notevole differenza pratica.
Si precisa, è bene, che detta sospensione non opera, invece, per le impuganzioni avverso le pretese di Inps e Inail che andranno impugnate nel termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento, o addirittura 20 per i soli vizi formali degli avvisi di addebito, in qualunque periodo dell'anno.