PATTO DI NON CONCORRENZA: VALIDO ANCHE SE IL CORRISPETTIVO VIENE LEGATO ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23418 del 25 agosto 2021

16-09-2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23418 del 25 agosto 2021, torna a pronunciarsi, questa volta in maniera innovativa, sul patto di non concorrenza ed in particolare sul compenso erogato in virtù del patto medesimo.

La pronuncia della Corte trae origine dal ricorso proposto da un dirigente bancario che, tra altre cose, aveva impugnato il patto di non concorrenza sottoscritto, ritenendolo viziato, in quanto il corrispettivo, erogato in costanza e per la durata del rapporto di lavoro, sarebbe stato aleatorio e comunque incongruo, in violazione dell'art. 2125 cod. civ.

Nel caso di specie, il patto di non concorrenza prevedeva un impegno del dirigente a non svolgere, in determinate regioni del nord e centro Italia, attività o mansioni analoghe a quelle svolte per la Banca per la durata di tre mesi, a fronte di un corrispettivo pari ad 10.000 euro annuali, da corrispondersi annualmente unitamente alla retribuzione mensile.

Il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi nel merito, aveva riconosciuto e dichiarato la nullità del patto di non concorrenza.

In sede di successiva impugnazione della sentenza, la Corte di Appello di Milano, riformando la pronuncia di primo grado sul punto, dichiarava la validità del patto di non concorrenza, non ritenendo sussistere un vizio, né sotto il profilo della aleatorietà, né sotto il profilo della congruità, in ordine alla quantificazione del corrispettivo che, al contrario, poteva, a giudizio della Corte, essere validamente riconosciuto in corso di rapporto unitamente alla retribuzione.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado affermando che, ai fini della validità del patto di non concorrenza, non sono richieste particolari forme o criteri di quantificazione del corrispettivo, essendo sufficiente che esso non sia né simbolico, né manifestamente iniquo o sproporzionato in relazione al sacrificio imposto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno.

Ciò, a prescindere sia dall'ipotetico valore di mercato del patto, sia dall'utilità che il patto rechi al datore di lavoro e ben potendo essere erogato anche in corso di rapporto unitamente alla retribuzione mensile.

Nel percorso argomentativo, la Suprema Corte ha infine chiarito che il corrispettivo legato alla durata del rapporto non può dirsi aleatorio e, in aggiunta, il fatto che il suo ammontare, in quanto corrisposto in costanza di rapporto, sia destinato ad aumentare con il crescere dell'anzianità aziendale, meglio contempera gli interessi di entrambe le parti, posto che una più lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante può rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato in altri ambiti e quindi, idoneo a compensare il maggior sacrificio rispetto ad un rapporto di breve durata.