PENSIONE: PART-TIME AGEVOLATO

D.M. del 7 aprile 2016; Legge di stabilità 2016, art. 1, comma 284

06-06-2016

I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano, entro il 31.12.2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24, c. 6 del D.L. 6.12.2011, n. 201, se che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60% con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione.
Il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

 

 

Fonte: Il Sole 24Ore, 02.06.2016, p. 39