POSIZIONE DELL'INL SULL'INQUADRAMENTO DEI RIDER

Ispettoriato Nazionale del Lavoro, circolare n. 7 del 30 ottobre 2020

04-11-2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 fornisce alcune importanti indicazioni sul tema dell’inquadramento contrattuale e normativo dei c.d. raider che collaborano con le piattaforme digitali per la consegna di beni e servizi.

La circolare illustra quali siano, sulla base della giurisprudenza prevalente, gli indici da utilizzare per configurare un genuino rapporto di lavoro autonomo ed escludere che il rapporto sia di tipo diverso -parasubordinato o dipendente.

Secondo l’INL ricadono dentro l’area della parasubordinazione etero-organizzata (con tutte le conseguenze del caso, in primo luogo l’applicazione delle regole previste per il lavoro dipendente) quelle ipotesi in cui, anche attraverso le piattaforme digitali, il committente integri la prestazione del collaboratore nella propria organizzazione, intervenendo nella determinazione delle modalità esecutive dell’attività, senza lasciare spazio alla discrezionalità del rider.

Poiché nell’ambito delle attività di consegna dei beni tramite piattaforme digitali tale discrimine può risultare difficilmente apprezzabile, la circolare suggerisce di effettuare una valutazione complessiva che tenga conto sia dell’aspetto organizzativo della prestazione, sia del carattere della continuità della stessa.

Gli ispettori sono invitati quindi ad indagare alcuni momento essenziali del rapporto: la “registrazione” a un sito dedicato ai fini della conclusione di un contratto per adesione; il ruolo degli algoritmi nella fase esecutiva e le modalità concrete con cui si può rifiutare di svolgere la prestazioni sono indicati come momenti da approfondire con attenzione.

 Viene posto inoltre l’accento sui sistemi di rating della prestazione, che potrebbero (secondo la circolare) risultare determinanti ai fini della sussistenza della etero-organizzazione ove fossero finalizzati a orientare l’algoritmo nella selezione delle consegne da affidare al collaboratore.

La circolare affronta anche lo spinoso tema del contratto collettivo che dovrebbe disciplinare la prestazione dei rider impiegati come autonomi.

La legge prevede che in mancanza di tali accordi si applichino i minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini ma, nel caso dei rider autonomi, finora è stato siglato un solo contratto, quello tra Assodelivery e Ugl.

La circolare non si esprime sulla sua validità, anche se ricorda che un accordo collettivo in materia è valido solo se siglato da organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tutte le indicazioni fornite dall’INL non hanno tuttavia valenza normativa (i giudici restano quindi liberi di interpretare la legge secondo il loro convincimento), ma orienteranno l’attività ispettiva nei prossimi mesi.