RECESSO PER GIUSTA CAUSA DELL'AGENTE

Corte di Cassazione, ordinenza n. 15120 del 31 maggio 2021

07-06-2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15120 del 31 maggio 2021, ha ribadito che per giusta causa di recesso da parte dell'agente vale il principio secondo il quale l'inadempimento attribuito al preponente non deve essere di scarsa importanza.

Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia trova infatti applicazione, secondo un orientamento ormai consolidato, l'istituto della giusta causa previsto dall'articolo 2119 del codice civile per i lavoratori subordinati, pur dovendosi tener conto della peculiarità del rapporto di agenzia, nel quale la relazione fiduciaria che intercorre tra le parti assume una maggiore intensità in ragione della maggiore autonomia nella gestione dell'attività dell'agente.

La valutazione della gravità del fatto compiuto dal preponente e posto alla base della giusta causa di recesso dell'agente non può però prescindere dalle complessive dimensioni economiche del contratto intercorso e dall'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale.

E’ questo, in sostanza, il principio enunciato dalla Corte che ha cassato con rinvio la sentenza di merito con la quale i giudici della Corte d'appello adita avevano ritenuto legittimo il recesso per giusta causa esercitato dall'agente.