RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO: COMPOSIZIONE

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8040 dell'11 marzo 2022

15-03-2022

Secondo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, (sentenza n. 8040 dell’11 marzo 2022), la nozione di retribuzione globale di fatto, cui va commisurata l'indennità da liquidarsi in caso di accertata illegittimità di un licenziamento, si riferisce a quanto il lavoratore illegittimamente licenziato avrebbe percepito se avesse lavorato; conseguentemente in essa non possono essere quindi ricompresi né i compensi che il lavoratore non è certo di percepire, né quelli che vengono erogati in conseguenza di una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa né, in generale, quelli che si configurano come occasionali o eccezionali.

Per poter determinare la retribuzione globale di fatto occorre quindi considerare esclusivamente il compenso che il lavoratore percepisce normalmente, ovverosia in conseguenza dell'ordinario svolgimento della propria prestazione, senza che sia possibile valutare anche indennità ulteriori, che sono legate ad altri parametri.

Sono da escludere, pertanto, non solo le voci occasionali ed eventuali, ma anche il rimborso per gli oneri di trasferimento o di sede e, più in generale, tutti gli emolumenti che compensano una serie di disagi, come quelli che derivano dai viaggi, dal trasferimento, dalla necessità di locare un immobile nel nuovo luogo individuato per lo svolgimento della prestazione lavorativa e così via.