RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PART TIME: NECESSITA' DELL'ATTO SCRITTO

Corte di Cassazione, sentenza n. 1375 depositata il 23 gennaio 2018

25-01-2018

La Cassazione, con la sentenza n. 1375 del 14 settembre 2017, depositata il 23 gennaio 2018, ha stabilito che, fermo il divieto di modificare unilateralmente il regime orario di lavoro, che si applica tanto al tempo pieno quanto al part time, solo nel rapporto a tempo parziale la variazione in diminuzione del regime orario deve risultare da atto scritto, mentre nell’ambito di un rapporto a tempo pieno la prova sul consenso del dipendente può essere raggiunta per fatti concludenti.
La vicenda traeva origine da una vertenza promossa da una sarta che, per oltre 34 anni, aveva lavorato presso la stessa azienda, alternando periodi a tempo pieno ad altri in part-time.
Sostenendo che il datore di lavoro aveva settimanalmente modificato (spesso in diminuzione) i turni di servizio sia nei periodi part-time sia in quelli a tempo pieno, la dipendente aveva sostenuto la violazione della disciplina sulla modifica non concordata dell’orario di lavoro e aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive rispetto al maggior orario previsto contrattualmente.
Il datore di lavoro si era invece difeso affermando che le variazioni dell’orario erano state frutto di accordo tra le parti, desumibile dall’avere la dipendente eseguito le prestazioni richieste in forza dell’orario volta per volta comunicato e senza mai opporre rifiuto.