RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI E LICENZIAMENTO

Corte di Cassazione, sentenza n. 19185 del 29 settembre 2016

30-09-2016

Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 29.09.2016, n. 19185, la decisione del datore di lavoro di addivenire a una diversa ripartizione delle mansioni del dipendente licenziato tra gli altri lavoratori rimasti in servizio, laddove attuata al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale, è motivazione sufficiente a considerare legittimo il licenziamento. Tale condotta, infatti, costituisce giustificato motivo oggettivo.

 

 

 

Fonte: Il Sole 24Ore, 29.09.2016, p. 51