La Cassazione, con sentenza n. 297 depositata il 9 gennaio 2018, ha stabilito l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al dipendente per una rissa avvenuta furoi dai locali aziendali.
La Corte evidenzia infatti che le sole azioni svoltesi nei locali aziendali sono censurabili sul piano disciplinare, mentre il pur grave comportamento del dipendente avvenuto all'esterno dei locali aziendali, seppur nelle immediate vicinanze, non può essere utilizzato per giustificare l’irrogazione della misura espulsiva in assenza di un elemento (spazio-temporale) di diretta correlazione con i fatti avvenuti nel luogo di lavoro.
Secondo gli Ermellini il comportamento del dipendente che, dopo aver avuto un’accesa discussione nei locali aziendali con un collega in presenza di altri dipendenti e avventori, prosegue il litigio all’esterno del perimetro aziendale, rendendosi responsabile di una rissa sfociata in lesioni al collega con armi da taglio, non integra gli estremi del licenziamento, né per giusta causa, né per giustificato motivo soggettivo.