SANZIONI PER IRREGOLARITA' IN CONGUAGLI E VERSAMENTI PREVIDENZIALI

D. Lgs. n. 8/2016

17-05-2016

Sono state aumentate le sanzioni in caso di irregolarità nei conguagli da parte delle aziende fra le somme dovute all’Inps e quelle anticipate per conto dell’istituto di previdenza. Sussiste la necessità di verificare prioritariamente di aver già versato ai lavoratori le somme conguagliate in quanto si potrebbe incorrere in sanzioni penalli. Ciò dopo l’approvazione del D. Lgs. 8/2016 che ha modificato il comma 2 dell’articolo 83 Dpr 796/1955 che prevede, in caso di omessa corresponsione degli assegni familiari, una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dai 500 a 5.000 euro. Sanzione aumentata da 1.500 a 9.000 euro se la questione riguarda più di cinque lavoratori, da 3mila a 15.000 euro se si tratta di oltre dieci lavoratori. In taluni casi la questione ha rilevanza anche penale ipotizzando reati quali la truffa aggravata, come da sentenza della Cassazione n. 4226/2015, appropriazione indebita o indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
L’articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 8/2016 che ha depenalizzato alcuni reati, stabilisce che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10.000 euro non costituisce più reato ma sarà punito con una sanzione amministrativa da 10 a 50mila euro. In caso di accertate violazioni, gli ispettori del Ministero del lavoro sono obbligati ad applicare le sanzioni e darne notizia alla Procura competente.

 

 

 

Fonte: Il Sole 24Ore, 16.05.2016, p. 23