La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta con varie ordinanze della sezione lavoro del 26-27 gennaio 2021 (ordinanze n. 1551, n. 1683, n. 1759 e n. 1760) sull'annosa questione della previdenza applicabile ai soci di una S.r.l., svolgente attività commerciale, che siano anche amministratori della medesima società, cercando di fornire degli ulteriori chiarimenti in materia.
Alla luce delle suddette ordinanze e della consolidata giurisprudenza della Corte sul punto, si può dire che non sussiste a priori per i soci di S.r.l. commerciali, che siano anche amministratori della società, un automatico obbligo di una doppia iscrizione previdenziale: la prima alla gestione commercianti dell’INPS, quali soci di S.r.l., la seconda alla gestione separata dell’INPS, quali amministratori della società.
Perché infatti vi sia l’obbligo della doppia iscrizione per il socio, anche amministratore della società, è necessaria la contemporanea sussistenza di due presupposti:
E’ importante evidenziare che l’onere della prova circa la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza è a carico esclusivo dell’INPS; se quindi l’Istituto pretende la doppia iscrizione deve anche essere in grado di dimostrare che il socio partecipi al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza ed in assenza di tale prova il socio non può essere obbligato alla doppia iscrizione.
In presenza però di entrambi i due requisiti sopra evidenziati e della prova degli stessi da parte dell’INPS vi è l’obbligo della doppia iscrizione.
Viceversa, qualora il socio, anche amministratore, non partecipi al lavoro aziendale oppure vi partecipi senza il carattere dell’abitualità e della prevalenza non è soggetto all’iscrizione e al versamento dei contributi alla gestione commercianti dell’INPS, mentre sarà obbligato all’iscrizione alla sola gestione separata dell’INPS.
Occorre però capire in cosa consista l’attività propria dell’amministratore.
L’attività di amministratore, secondo la Cassazione, si sostanzia in un’attività di gestione, nell’espletamento di un’attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società, assicurando il funzionamento dell’organismo sociale; possono considerarsi tali anche le attività di supervisione del lavoro, l’occuparsi delle politiche commerciali, delle strategie di mercato, della scelta dei fornitori e della determinazione dei prezzi, di fare da referente per clienti e fornitori, di assumere dipendenti (ordinanza n. 1683/2021 e n. 1759/2021).
Secondo la Corte, infatti, nell'incarico di amministratore non può farsi rientrare il solo compimento di atti giuridici (quali ad esempio: la firma di contratti), perché all'amministratore e' affidata la gestione della società e dunque un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione del coordinamento dei fattori della produzione, comprendendovi sia il momento decisionale sia quello attuativo delle determinazioni assunte.
Alla luce di queste recenti precisazioni della Corte di Cassazione sarebbe opportuno verificare, in concreto, le mansioni effettivamente svolte dai soci amministratori di S.r.l. commerciali al fine di accertare la sussistenza o meno dei requisiti per la doppia iscrizione o per l’iscrizione ad una sola delle singole gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti o separata).