SOCIETA' IMMOBILIARI: NIENTE ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI

Corte di Cassazione, sentenza n. 17328 del 25 agosto 2016

26-08-2016

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17328 del 25 agosto 2016 ha affermato che l'Inps non può pretendere dal socio accomandatario di una immobiliare il pagamento dei contributi da versare alla Gestione commercianti per la mera attività di riscossione dei canoni degli immobili locati, non essendo attività commerciale.
L'Istituto previdenziale ha fatto discendere l’obbligo di iscrizione da elementi presuntivi (l’attività risultava commerciale dalla visura camerale), non rilevanti sul piano previdenziale.
Infatti, in materia di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e terziario (L. 613/1966), la Cassazione ha sottolineato che l’iscrizione è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 1, commi 202 e 203, della L. 662/1996.
In particolare, ha ribadito che presupposti imprescindibili per l’iscrizione sono l’esistenza di un esercizio commerciale e la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o come socio di srl che abbia per oggetto un esercizio commerciale (cfr. Cass. ord. n. 3145/2013).
Presupposti che non ricorrono se la società di persone, di cui il contribuente è socio, si limita a locare immobili di proprietà e a percepire i relativi canoni.
Al contrario, la locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo se esercitata nell’ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale l’intermediazione immobiliare.