SOCIO DI MAGGIORANZA E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Tribunale di Brescia, sentenza del 25 gennaio 2022

17-02-2022

Il Tribunale Brescia, con sentenza del 25 gennaio 2022, aderendo all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, conferma come non sussista una astratta incompatibilità tra la qualifica di socio di maggioranza (anche se componente non unico dell'organo di gestione) e la posizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società medesima e ciò neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima per la validità delle deliberazioni dell'assemblea attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio (Cassazione 36362/2021; 21759/2004).

Il giudice, però, nella sentenza esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con la società qualora il socio assuma di fatto l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri gestori.

La vicenda nasce da un verbale di accertamento dell’INPS con il quale l’Istituto ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 9.10.2008 al 28.2.2017 tra un socio e la società di cui deteneva le quote di maggioranza.

Nella ricostruzione dell'ente previdenziale, infatti, la posizione di socio di maggioranza di una società di capitali era incompatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa.

Avverso il predetto provvedimento il socio di maggioranza ricorreva avanti il Tribunale di Brescia sostenendo di essere sempre stato assoggettato all'eterodirezione di figure apicali della società.

Il Tribunale di Brescia, all’esito dell’istruttoria, ha disatteso la ricostruzione dell'Inps rilevando l'astratta configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra socio di maggioranza e società anche se grava sul socio stesso l'onere della relativa prova.

Nel caso di specie nel corso del giudizio di primo grado il socio ha dimostrato di aver svolto attività meramente esecutive e di essere sempre stato assoggettato al potere direttivo di una serie di figure apicali quali i capo-cantieri, i responsabili tecnici e il responsabile amministrativo.

I testi hanno infatti confermato che il socio di maggioranza si è sempre comportato come un qualunque lavoratore dipendente, svolgendo all'interno dei diversi cantieri le attività di cui c'era bisogno, assoggettandosi alle direttive e ordini dei capicantiere, osservando gli orari prestabiliti, chiedendo permesso di assentarsi e/o andare in ferie, risultando di fatto redarguito per mancanza di precisione nell'esecuzione delle proprie mansioni.

Inoltre i testimoni hanno confermato l'estraneità del socio alle scelte strategiche aziendali e l'esistenza di una gestione congiunta tra amministratore unico della società e responsabili dell'area tecnica e amministrativa.

Da ultimo il Tribunale ha pure escluso la riconducibilità della prestazione lavorativa del socio all'istituto dell'impresa familiare, in considerazione dell'assolvimento dell'onere della prova degli indici di subordinazione.

In conclusione è sempre necessario valutare con cura la concreta configurabilità dell'assoggettamento della prestazione del socio agli organi gestori della società.